Riduzione dell’aliquota IRES: condizioni di accesso, investimenti rilevanti e decadenze

Il Decreto 8 agosto 2025 del Ministro dell’economia e delle finanze (G.U. n. 190/2025) contiene le modalità di attuazione, nonché le disposizioni di coordinamento con le altre norme dell’ordinamento tributario, dell’articolo 1, commi da 436 a 444, della Legge 30 dicembre 2024, n. 207, con il quale è stata introdotta, per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024, una riduzione di quattro punti percentuali dell’aliquota IRES di cui all’articolo 77 del TUIR.

Ambito soggettivo (articolo 3)
La riduzione dell’aliquota IRES spetta ai soggetti di cui all’articolo 73, comma 1, lettere a) e b) del TUIR (società di capitali ed enti commerciali residenti) e alle stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti (lettera d)). Per i soggetti di cui all’articolo 73, comma 1, lettera c) del TUIR (enti non commerciali), la riduzione spetta in relazione al reddito derivante dall’eventuale attività commerciale svolta.
Sono esclusi dalla suddetta riduzione:

  • Società ed enti che, nel periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024, sono in liquidazione ordinaria o assoggettati a procedure concorsuali di natura liquidatoria;

  • Società ed enti che determinano il proprio reddito imponibile anche parzialmente sulla base di regimi forfetari;

  • Società ed enti che, nel periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2024, applicano il regime di contabilità semplificata.

Condizioni di accesso relative all’accantonamento dell’utile (articolo 4)

La riduzione IRES spetta se:

– una quota non inferiore all’80% dell’utile dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2024 sia accantonata ad apposita riserva;

– un ammontare non inferiore al 30% dell’utile accantonato e, comunque, non inferiore al 24% dell’utile dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2023, sia destinato a investimenti rilevanti.

Si considera accantonato l’utile destinato a finalità diverse dalla distribuzione ai soci, inclusa la copertura di perdite, in sede di approvazione del bilancio. Gli acconti di cui all’articolo 2433-bis del Codice civile sono considerati distribuiti.

 

Investimenti rilevanti (articolo 5)

Gli investimenti devono essere realizzati alle condizioni e nei limiti indicati.
Costituiscono investimenti rilevanti quelli che hanno a oggetto:

a) i beni compresi negli allegati A e B annessi alla Legge n. 232/2016;
b) i beni di cui all’art. 38, commi 4, secondo periodo, e 5, del D.L. n. 19/2024, se acquisiti nell’ambito dei progetti di innovazione che consentono di conseguire una riduzione dei consumi energetici. 
I beni “Industria 4.0” devono essere interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura per un periodo superiore alla metà del periodo di sorveglianza.
I beni “Transizione 5.0” devono anche conseguire una riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva nazionale non inferiore al 3%, o una riduzione dei consumi energetici dei processi interessati non inferiore al 5 per cento, nel periodo d’imposta successivo all’entrata in funzione del bene, rispetto al periodo in corso al 31 dicembre 2024.

 

Gli investimenti devono essere realizzati dal 1° gennaio 2025 ed entro la scadenza del termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024.

L’ammontare minimo degli investimenti rilevanti è determinato in misura pari al maggiore fra i seguenti importi:

  • 30% dell’utile accantonato, ai sensi dell’art. 4;

  • 24% dell’utile dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2023;

  • 20.000 euro.

In caso di sostituzione di beni, rileva il costo dell’investimento sostitutivo, a specifiche condizioni.

 

Base occupazionale (articolo 6)

La riduzione IRES spetta se nel periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024, il numero di unità lavorative per anno non sia diminuito rispetto alla media del triennio precedente. La verifica si effettua confrontando i lavoratori equivalenti a tempo pieno dell’ultimo mese del periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024 con la media dei trentasei mesi precedenti, escludendo specifiche cause di abbandono del posto di lavoro.
    ◦ Siano effettuate nuove assunzioni di lavoratori dipendenti a tempo indeterminato che costituiscano un incremento occupazionale pari ad almeno l’1% del numero medio di lavoratori a tempo indeterminato occupati nel periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2024 e, comunque, non inferiore a un lavoratore.
    ◦ L’impresa non abbia fatto ricorso alla cassa integrazione guadagni (CIG) nel periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2024 o in quello successivo, ad eccezione dell’integrazione salariale ordinaria corrisposta per eventi oggettivamente non evitabili.

 

Cause di decadenza e recupero dell’agevolazione (articolo 7)

I soggetti beneficiari decadono dall’agevolazione, con conseguente recupero della stessa: 
– qualora la quota di utile accantonato, al netto di quella eventualmente utilizzata a copertura perdite, sia distribuita entro il secondo esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024; 
– nel caso in cui i beni di siano dismessi, ceduti a terzi, destinati a finalità estranee all’esercizio dell’impresa ovvero destinati stabilmente a strutture  produttive localizzate all’estero, anche se appartenenti allo stesso soggetto, entro il quinto periodo d’imposta successivo a quello nel quale è stato realizzato l’investimento. 

 

Consolidato fiscale (articolo 8)

Per le società che partecipano al consolidato nazionale o mondiale:
– L’importo su cui spetta la riduzione è utilizzato dalla controllante fino a concorrenza del reddito eccedente le perdite.
– Il reddito complessivo globale è determinato computando prioritariamente le perdite sui redditi positivi per i quali non spetta la riduzione.
– La controllante ha facoltà di computare le perdite fiscali precedenti sul reddito soggetto all’aliquota IRES ridotta.
– In caso di decadenza in capo a una o più società consolidate, la controllante deve versare la differenza d’imposta.

 

Trasparenza fiscale (articolo 9)

In caso di opzione per la trasparenza fiscale l’importo su cui spetta l’aliquota ridotta, determinato dalla società partecipata, è attribuito a ciascun socio in proporzione alla quota di partecipazione agli utili. I soci possono computare prioritariamente le perdite fiscali precedenti sul reddito complessivo per il quale non spetta la riduzione dell’aliquota IRES. In caso di decadenza in capo alla partecipata, i soci devono versare la differenza d’imposta.

 

Coordinamento con disciplina CFC e utili da regimi fiscali privilegiati (articolo 10)

L’aliquota IRES si assume, in ogni caso, con l’aliquota ordinaria di cui all’articolo 77 del TUIR ai fini del confronto tra aliquote di imposizione nominale/effettiva estera e italiana.

 

Operazioni di riorganizzazione aziendale (articolo 11)
In caso di fusioni e scissioni, la società risultante subentra negli obblighi e diritti relativi alla riduzione IRES. Se un soggetto non ha soddisfatto la condizione sugli investimenti rilevanti prima dell’operazione, l’avente causa può comunque fruire della riduzione se realizza gli ulteriori investimenti necessari. Le regole si applicano, ove compatibili, a conferimenti d’azienda e scissioni mediante scorporo. In caso di operazioni tra soggetti, di cui almeno uno non soddisfa la condizione di accantonamento dell’utile, la fruizione della riduzione spetta in misura proporzionale alla somma dei valori contabili delle attività dei soggetti che soddisfano la condizione rispetto al totale.
Le operazioni di riorganizzazione non rilevano per la condizione di accesso relativa alla CIG.
Per la causa di decadenza legata alla distribuzione dell’utile, le operazioni non la determinano se la quota di utile accantonato è ricostituita nel prospetto dell’avente causa, salvo per conferimenti e scissioni mediante scorporo.
Per la causa di decadenza legata alla dismissione o delocalizzazione dei beni, le operazioni non la determinano se i beni rimangono nell’impresa dell’avente causa per il residuo periodo di sorveglianza.

 

Cumulo con altre agevolazioni (articolo 12)

La riduzione dell’aliquota IRES è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi eleggibili, nei limiti del costo sostenuto rimasto a carico dell’impresa per gli investimenti rilevanti.

Scissione con scorporo: l’Agenzia esclude la neutralità fiscale per la beneficiaria preesistente

L’Agenzia delle entrate ha pubblicato una risposta a interpello avente ad oggetto la scissione con scorporo ai sensi dell’articolo 2506.1 del codice civile, in particolare lo scorporo in una beneficiaria preesistente, e l’applicazione dell’articolo 173, comma 15-ter del TUIR (Agenzia delle entrate, risposta 22 agosto 2025, n. 225).

Una società ha presentato un’istanza di interpello per conoscere la corretta interpretazione dell’articolo 173, comma 15-ter del TUIR.

L’Istante detiene la totalità delle quote di un’altra società, e le due società hanno optato per il regime del consolidato fiscale. Entrambe operano nel settore della produzione e commercializzazione di macchine utensili.

Per razionalizzare la gestione immobiliare del gruppo, le due società intendono realizzare un’operazione di scissione con scorporo ai sensi dell’articolo 2506.1 del codice civile. Il dubbio dell’Istante, pertanto, è se a tale operazione di scissione con scorporo sia applicabile la disciplina fiscale di cui all’articolo 173, comma 15-ter del TUIR.

 

Al riguardo, l’Agenzia delle entrate ricorda che l’articolo  2506.1 del codice civile, introdotto dall’articolo 51 del D.Lgs. n. 19/2023, prevede che ”con la scissione mediante scorporo una società assegna parte del suo patrimonio a una o più società di nuova costituzione e a sé stessa le relative azioni o quote, continuando la propria attività”. Si tratta della scissione parziale mediante la quale si determina l’assegnazione di una parte del patrimonio della scissa a una o più società di nuova costituzione e l’assegnazione delle partecipazioni al capitale di queste ultime alla stessa società scissa e non ai suoi soci.
La disciplina fiscale del nuovo istituto è contenuta nel comma 15-ter dell’articolo 173 del TUIR, introdotto dal D.Lgs. n. 192/2024.
Tale comma 15-ter stabilisce che “alla scissione di cui all’articolo 2506.1 del codice civile si applicano le disposizioni del presente articolo, con esclusione dei commi 3, 7, 9 e 10”.
La relazione illustrativa al D.Lgs. n. 192/2024 chiarisce che il comma 10 (relativo alla limitazione al riporto delle perdite) non trova applicazione perché le scissioni “classiche” presuppongono che la beneficiaria sia già esistente, il che, in base al dato normativo civilistico, non sembra potersi verificare in caso di scissione mediante scorporo ex art. 2506.1 c.c..
L’Agenzia evidenzia che, sebbene nello schema preliminare del decreto (30 aprile 2024) vi fosse una previsione che sembrava riconoscere l’orientamento interpretativo delle beneficiarie preesistenti, tale previsione è stata soppressa nel testo definitivo.
La relazione illustrativa precisa che la soppressione è avvenuta per “allineare il regime fiscale con le disposizioni del codice civile”, rimuovendo la disciplina della scissione mediante scorporo in società beneficiarie preesistenti.

 

Allo stato delle norme, quindi, il comma 15­ter dell’articolo 173 del TUIR, che prevede la neutralità fiscale per la scissione con scorporo di cui all’art. 2506.1 del codice civile, risulta applicabile limitatamente alle scissioni mediante scorporo a favore di beneficiarie di nuova costituzione
Di conseguenza, nel caso di specie, il trasferimento dell’immobile alla società preesistente non può beneficiare della neutralità fiscale mediante la tipologia di scissione prospettata.

Aggiornamento delle Linee guida per il Tax Compliance Model nel Regime di adempimento collaborativo

L’Agenzia delle entrate ha pubblicato l’aggiornamento e l’integrazione delle linee guida per la predisposizione di un efficace sistema di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale (Agenzia delle entrate, provvedimento 7 agosto 2025, n. 321934).

Il provvedimento si inserisce nel contesto del Regime di adempimento collaborativo, introdotto dall’articolo 3 del D.Lgs. n. 128/2015. L’obiettivo di questo Regime è promuovere una comunicazione e cooperazione rafforzata tra l’Amministrazione finanziaria e i contribuenti che dispongono di un sistema di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale (TCF).

 

La Legge n. 111/2023 (Legge delega per la riforma fiscale) ha inteso potenziare il Regime, ampliando la platea dei contribuenti eleggibili e rafforzando gli effetti premiali.
Le previsioni della Legge delega sono state attuate tramite il D.Lgs. n. 221/2023, e il D.Lgs. n. 108/2024, che hanno apportato significative modifiche alla disciplina originaria del Regime.

 

Nell’ambito delle disposizioni del D.Lgs. n. 221/2023 (Decreto delegato), un rilievo centrale assumono le misure volte a rafforzare l’efficacia del sistema di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale e ad agevolarne l’adozione da parte di una platea sempre più ampia di imprese. In particolare, l’articolo 1, comma 1, lettera a) del decreto delegato, ha modificato l’articolo 4 del D.Lgs. n. 128/2015 e ha previsto a carico degli operatori che intendono aderire al Regime l’obbligo di certificazione del sistema di controllo del rischio fiscale, anche in ordine alla sua conformità ai principi contabili.
In tale contesto, con il provvedimento dell’Agenzia delle entrate del 10 gennaio 2025 sono state approvate le Linee guida per la redazione del documento che disciplina il sistema di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale (cosiddetto Tax Compliance Model – TCM) e per la certificazione del sistema, insieme alle linee guida per la compilazione della Mappa dei rischi e dei controlli fiscali dei contribuenti del settore industriale.

 

Al fine di assicurare un aggiornamento e integrazione continui delle suddette linee guida, con il provvedimento del 10 ottobre 2024, è stato istituito un tavolo tecnico di lavoro composto da rappresentanti dell’Agenzia e dell’Organismo Italiano di Contabilità con il compito di redigere specifiche istruzioni sulla mappatura e gestione dei rischi fiscali derivanti dai principi contabili.

 

Pertanto, con il nuovo provvedimento sono state approvate le specifiche istruzioni redatte dai rappresentanti di questo tavolo tecnico, che vanno a integrare le linee guida del 10 gennaio 2025.

 

Le schede tecniche approvate forniscono indicazioni operative su tre casistiche in particolare: recesso anticipato da un contratto di commodity swap; corrispettivo per la concessione del diritto di superficie; emissione e chiusura di un prestito obbligazionario convertibile a tasso zero.

 

Nell’ambito di questa collaborazione l’OIC è responsabile unicamente per la parte contabile delle schede mentre l’Agenzia per quella fiscale.

Esenzione IRPEF e IRAP per le borse di studio ITS Academy

Arrivano chiarimenti dall’Agenzia delle entrate sull’esenzione fiscale delle borse di studio erogate ITS Academy (Agenzia delle entrate, risposta 6 agosto 2025, n. 204).

La Fondazione istante, un’ITS Academy, ha presentato un’istanza di interpello per avere chiarimenti sul corretto trattamento tributario ai fini IRPEF e IRAP delle borse di studio che eroga, nell’ambito del PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA ­- MISSIONE 4: ISTRUZIONE E RICERCA Componente 1 Investimento 1.5 ”Sviluppo del sistema di formazione professionale terziaria (ITS)” Azione ”Potenziamento dell’offerta formativa degli ITS Academy”.

Lo scopo di queste borse è assicurare la frequenza dei percorsi formativi ITS Academy agli studenti e contribuire a coprire le spese di vitto, alloggio e/o viaggio, promuovendo pari opportunità nell’accesso ai benefici del diritto allo studio, anche per la formazione professionale terziaria.

L’importo erogato è individuato, sulla base di apposita istruttoria, dalle fondazioni, applicando i criteri e gli importi unitari definiti con decreto del Ministro dell’università e della ricerca 17 dicembre 2021, n. 1320.

 

L’Agenzia delle entrate premette che, in linea generale, le somme corrisposte a titolo di borsa di studio o assegno, premio o sussidio per fini di studio o di addestramento professionale costituiscono redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente ai sensi dell’articolo 50, comma 1, lettera c), del TUIR.

Come chiarito nella circolare del Ministero delle finanze 23 dicembre 1997, n. 326, per la nozione di borsa di studio si deve far riferimento alle erogazioni attribuite a favore di soggetti, anche non studenti, per sostenere l’attività di studio o di ricerca scientifica, di specializzazione, ecc..

Relativamente agli assegni, premi o sussidi per fini di studio o di addestramento professionale, nel citato documento di prassi è stato precisato che rientrano nel novero di tali erogazioni oltre quelle relative ai corsi di specializzazione, qualificazione o riqualificazione per fini di studio o di addestramento professionale, anche quelle per corsi finalizzati ad una futura eventuale occupazione di lavoro, mentre sono comunque da escludere dalla previsione di cui alla citata lettera c) le spese sostenute ai fini delle selezioni preliminari del personale da assumere.

 

Al di fuori delle ipotesi di esenzione tassativamente previste dalla legge, tali somme sono soggette a imposizione.

Ai fini IRAP, l’articolo 10-bis del D.Lgs. n. 446/1997 stabilisce che le somme esenti dall’IRPEF sono escluse dalla base imponibile IRAP.
L’Agenzia evidenzia che la Legge n. 99/2022, ha istituito il Sistema terziario di istruzione tecnologica superiore (ITS Academy) con l’obiettivo di promuovere l’occupazione e rafforzare lo sviluppo di un’economia basata sulla conoscenza.

 

In sede di conversione del D.L. n. 45/2025 convertito dalla Legge n. 79/2025, è stato introdotto, all’articolo 4 della Legge n. 99/2022, il comma 9­bis il quale ha previsto che a decorrere dall’anno d’imposta 2025, sono esenti dall’IRPEF le somme corrisposte a titolo di borse di studio erogate dallo Stato, dalle regioni, dalle fondazioni ITS Academy e da altri soggetti pubblici agli studenti iscritti ai percorsi formativi di cui all’articolo 5, comma 1, inclusi le borse di studio di cui all’articolo 5, comma 4, lettera a).
Di conseguenza, per effetto di questa nuova disposizione, dal periodo d’imposta 2025, le borse di studio corrisposte dall’Istante sono esenti dall’IRPEF e, in conseguenza, sono escluse dalla base imponibile IRAP ai sensi del citato articolo 10-bis del D.Lgs. n. 446/1997.

Trattamento IVA certificazioni competenze digitali: negata esenzione per assenza requisito oggettivo

L’Agenzia delle entrate ha analizzato il trattamento ai fini IVA delle certificazioni di competenze digitali, soffermandosi sul mancato riconoscimento dell’esenzione per difetto del requisito oggettivo, secondo l’articolo 10, primo comma, n. 20) del D.P.R. n. 633/1972 (Agenzia delle entrate, risposta 5 agosto 2025, n. 201).

L’Istante è un’entità riconosciuta e accreditata ufficialmente come ente promotore dello sviluppo delle competenze digitali, svolgendo attività di certificazione strategiche per la modernizzazione e digitalizzazione della Pubblica Amministrazione (PA) e delle imprese.

Nello specifico l’Istante intende sapere se tali certificazioni possano rientrare nell’ambito di applicazione dell’esenzione IVA prevista dall’articolo 10, primo comma, n. 20) del Decreto IVA.

 

In risposta, l’Agenzia illustra il quadro normativo sull’esenzione IVA.

Tra le operazioni che gli Stati membri esentano dall’IVA, l’articolo 132, paragrafo 1, lettera i), della Direttiva 2006/112/CE individua l’educazione dell’infanzia o della gioventù, l’insegnamento scolastico o universitario, la formazione o la riqualificazione professionale, nonché le prestazioni di servizi e le cessioni di beni con essi strettamente connesse, effettuate da enti di diritto pubblico aventi lo stesso scopo o da altri organismi riconosciuti dallo Stato membro interessato come aventi finalità simili.

In Italia, l’articolo 10, primo comma, n. 20) del Decreto IVA recepisce tale disposizione, esentando le prestazioni educative dell’infanzia e della gioventù e quelle didattiche di ogni genere, anche per la formazione, l’aggiornamento, la riqualificazione e riconversione professionale, rese da istituti o scuole riconosciuti da pubbliche amministrazioni e da enti del Terzo settore di natura non commerciale.

 

La circolare 18 marzo 2008, n. 22/E, chiarisce che l’esenzione IVA è subordinata al ricorrere di due requisiti cumulativi:

  • requisito oggettivo: le prestazioni devono essere di natura educativa dell’infanzia e della gioventù o didattica di ogni genere, inclusa l’attività di formazione, aggiornamento, riqualificazione e riconversione professionale;
  • requisito soggettivo: le prestazioni devono essere rese da istituti o scuole riconosciuti da pubbliche amministrazioni.

L’Agenzia ribadisce, in base ai principi della Corte di Giustizia, che il riferimento a “istituti o scuole” ha un valore descrittivo e non tassativo.
Il riconoscimento può essere effettuato da qualsiasi Amministrazione dello Stato competente, non solo quella scolastica e deve riguardare specificamente il corso educativo, didattico o di formazione che l’organismo intende realizzare.

Il finanziamento di un progetto didattico o formativo da parte di un ente pubblico può costituire un riconoscimento implicito dell’attività specifica.

Per gli organismi privati, il riconoscimento può avvenire tramite iscrizione ad albi o accreditamento.

L’Agenzia, però, sottolinea che il semplice “accreditamento” di un ente non gli conferisce automaticamente la possibilità di esentare tutte le attività formative.

Il riconoscimento deve riguardare specificatamente il corso educativo, didattico o di formazione.

 

Nel caso di specie, per le certificazioni in argomento, il requisito oggettivo non sembra sussistere. La Società stessa, infatti, ha ammesso che a queste certificazioni non risulta collegato alcun corso formativo o attività educativa/formativa.

 

Ai fini del riconoscimento dell’esenzione IVA, dunque, entrambi i requisiti (soggettivo e oggettivo) devono sussistere.
L’esenzione IVA è stata disposta per agevolare l’accesso alla formazione qualificata, cioè a una specifica attività educativa/didattica/formativa.
Essendo una deroga ai principi generali dell’IVA, l’esenzione va interpretata restrittivamente.
Una prestazione di diversa natura, a meno che non sia strettamente collegata (accessoria) a quella didattica, non può ricevere lo stesso trattamento IVA.

 

Pertanto l’Agenzia, nel caso che gli è stato sottoposto, non si ritiene soddisfatto il requisito oggettivo richiesto dalla norma per l’applicazione dell’esenzione di cui all’articolo 10, primo comma, n. 20) del Decreto IVA.